Devo rettificare quanto sopra esposto da Bracc.
La prestazione occasionale non è assoggettata ad Iva: quando si rilascia un fattura si sottintende che il contribuente possiede una partita Iva (e questo non è il caso, perché il nostro è un lavoratore dipendente); se possiede la partita Iva, allora la sua attività non è occasionale.
Per occasionali si intendono le prestazioni, di importo complessivo non superiore ai 5000 euro, e di durata non superiore ai 30 gg/anno, svolte da persone che, per l'appunto, prestano la propria opera in maniera non continuativa.
I relativi compensi sono certificati da ricevute (non fatture) non assoggettate a Iva (21%, perché il 20% non esiste più dal settembre 2011), bensì a ritenuta di acconto.
Esempio.
Per una prestazione si pattuisce un compenso di €. 100,00.
Il prestatore rilascia una ricevuta ove attesta di aver ricevuto €. 100,00 lordi, meno la ritenuta di acconto (questa si ancora al 20%) pari ad €. 20,00, per netti €. 80,00.
In pratica, il prestatore si mette in tasca solo 80,00 euro, mentre il sostituto di imposta versa i 20 euro al fisco, rilasciando poi un'attestazione al prestatore.
In sede di dichiarazione dei redditi, nel quadro RL, il prestatore indicherà il totale dei compensi lordi percepiti (euro 100), e il totale delle ritenute di acconto subite (euro 20).
Ciao
Marco