Originariamente Scritto da
fcoltrane
dimenticavo
l'art 508 de cp non ha nulla a che vedere con il caso che ci interessa.
credo che vi sia una legge che recentemente ha disciplinato questi e casi simili e vi sia stata una serie di ponuncie giurisprudenziali per indicare il rapporto tra questa legge ed il cp.
ps comunque dì a tuo figlio di non preoccuparsi perchè oggettivamente il rischio è veramente minimo.
Grazie come sempre.
Vorrei sottoporre alla tua/vostra attenzione una cosa interessante che ho trovato cercando inquinamento acustico degli strumenti musicali. Vorrei il tuo parere fcoltrane:
http://www.inquinamentoacustico.it/p...nto_penale.htm
Cito alcuni passi significativi (almeno per me):
Codice:
…è necessario e sufficiente che i rumori prodotti abbiano una potenzialitÃ* diffusa verso un numero indeterminato di persone, ancorché non sia richiesto un turbamento della pubblica quiete e, una volta accertata l'idoneitÃ* della condotta, sia irrilevante la circostanza che il disturbo risulti avvertito da una o da più persone".(Cass. Pen., sez. I, 10 gennaio 1998, n. 238 - Pres. Gemelli)
Codice:
di guisa che gli stessi debbono avere la potenzialitÃ* di essere avvertiti da un numero indeterminato di persone pur se, poi, in concreto, soltanto alcune persone se ne possono lamentare. Conseguentemente, la contravvenzione non sussiste allorquando i rumori arrechino disturbo ai soli occupanti di un appartamento, all'interno del quale sono percepiti, e non da altri, abitanti del condominio
Codice:
Affinché possa ritenersi configurata la fattispecie contravvenzionale prevista dal primo comma, si deve accertare che:
[cut]abbia abusato (cioè adoperato in tempo o in luoghi o in modo contrario alle leggi e alle consuetudini) di strumenti sonori (che siano normalmente destinati alla produzioni di suoni - come strumenti musicali, radio,[/cut]
Codice:
Tuttavia, è necessario ricordare che, per l'ipotesi contravvenzionale contemplata nel primo comma, è necessario fornire la prova dell'idoneitÃ* del rumore a cagionare turbativa della quiete pubblica, mentre con riferimento al reato previsto dal secondo comma dell'art. 659, l'evento perturbante deve ritenersi presunto dall'accertata violazione di norme e regolamenti. Al riguardo, preme ricordare che l'accertamento, potrÃ* trovare fondamento anche senza una specifica perizia o consulenza tecnica, poiché il giudice potrÃ* trarre gli adeguati elementi di convincimento attraverso altri mezzi di prova quali, ad esempio, le dichiarazioni testimoniali di persone in grado di riferire su fatti oggettivamente percepiti.
Codice:
Sembra dunque che anche applicando l'indirizzo giurisprudenziale meno rigoroso restano comunque soggette a sanzione penale i casi maggiormente significativi, limitando l'applicazione delle norme amministrative alle meno gravi violazioni formali.
Che mi dici?